Pagamento dei modelli F24

Il comma 49, art. 37, decreto legge n. 223/06, convertito dalla legge n. 248/06 ha previsto, con decorrenza 1° ottobre 2006 l’obbligo per i titolari di partita IVA di pagare in via telematica nonché di trasmettere all’Agenzia delle Entrate con la medesima modalità tutti i modelli F24, relativi al versamento dei tributi e contributi, non e’ piu’ possibile, quindi, recarsi personalmente allo sportello bancario e pagare con il modello cartaceo.

Il contribuente per tali adempimenti:

1 - può organizzarsi autonomamente:

  • facendosi rilasciare il PIN dall’Agenzia delle Entrate , provvedendo così al pagamento e alla spedizione telematica del Mod. F24 (tutte le istruzioni per il collegamento telematico sono contenute qui);
  • oppure premunendosi di un servizio di home banking presso la propria banca e inviare tramite esso i mandati di pagamento direttamente alla banca online.

2 -  può rivolgersi ad un intermediario telematico (il proprio commercialista per intenderci) che provvederà, su apposita delega rilasciata dal contribuente, a curare i predetti adempimenti, in pratica l’Intermediario autorizza l’Agenzia delle Entrate ad addebitare il conto del contribuente delle somme da lui dovute.  Si fa presente che il pagamento online, curato dall’intermediario mediante l’apposito software, non consente la visualizzazione dei movimenti del conto corrente del cliente né la richiesta del saldo del conto medesimo.

 
I nuovi obblighi, in vigore come detto, dal 1° ottobre 2006, comportano, quindi, che:

  • tutti i titolari di partita IVA, se non lo posseggono, sono obbligati alla apertura di un conto corrente, considerato che il pagamento deve necessariamente avvenire mediante addebito telematico, che puo’ essere bancario o postale;
  • coloro i quali non sono in grado di aprire un conto corrente (ad esempio, soggetti falliti o protestati) potranno continuare ad effettuare il pagamento del modello F24 in forma cartacea, ma dovranno fornire all’Agenzia delle entrate idonea documentazione circa l’impossibilità di aprire un conto corrente;
  • l’errata indicazione dei dati del conto corrente bancario (ad esempio, la digitazione di un numero sbagliato del conto corrente), non comportando l’addebito del Modello F24 sul conto, si traduce in un “mancato versamento” con l’addebito al contribuente delle relative sanzioni e interessi;
  • la mancanza o l’insufficienza sul conto corrente dei fondi necessari per il pagamento del Mod. F24 comporta (salvo diversi accordi con la propria banca) il mancato pagamento del modello, con le conseguenze indicate al punto precedente.