CERTIFICAZIONI DELLE RITENUTE OPERATE E DEGLI UTILI DISTRIBUITI NEL CORSO DEL 2009 (D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, articolo 4)

By Commercialista online • 12 marzo 2010

Entro il prossimo 1° marzo 2010 (il 28 febbraio, infatti, cade di domenica) scade il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono predisporre e consegnare ai percipienti le certificazioni relative alle ritenute fiscali operate nel corso del periodo d’imposta 2009.
Trattasi, in particolare, delle ritenute operate nei confronti di percipienti:
-    redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53 del TUIR;
-    redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1 del TUIR, (redditi di lavoro autonomo occasionale, compensi per attività sportive dilettantistiche ecc..);
-    provvigioni inerenti rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza e procacciamento d’affari, nonché derivanti dalla vendita a domicilio;
-    condomini, relativamente alle somme erogate per le prestazioni relative a contratti di appalto, d’opera e di servizi;
-    indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e società di persone, per la cessazione da funzioni notarili e dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma ex art. 17, co. 1, lett. d), e), f) del TUIR.

La certificazione non ha uno schema obbligato a cui attenersi, tuttavia è indispensabile l’inserimento:
-    dei dati anagrafici e identificativi del sostituto d’imposta (che sottoscrive la certificazione avendo operato la ritenuta);
-    dei dati anagrafici e identificativi del soggetto che ha subito la ritenuta (percipiente del compenso);
-    della causale del versamento (consulenza, abituale o occasionale, provvigioni, mediazioni, ecc.);
-    dell’importo delle somme corrisposte, con separata indicazione di quelle non imponibili (contributi delle varie casse previdenziali autonome);
-    dell’ammontare delle ritenute operate;
-    dell’ammontare degli eventuali contributi previdenziali trattenuti (Enasarco, Gestione separata INPS, ecc.);
-    della data di erogazione del compenso o della prestazione soggetta a ritenuta.

Con la risoluzione n. 68 del 19/03/2009, l’Agenzia delle entrate ha avuto modo di precisare che nei casi in cui il contribuente non abbia ricevuto, nei termini di legge, la certificazione delle ritenute effettivamente subite, è comunque legittimato allo scomputo delle stesse, a condizione che sia in grado di documentare l’effettivo assoggettamento a ritenuta  tramite esibizione congiunta della fattura e della relativa documentazione, proveniente da banche o altri intermediari finanziari, idonea a comprovare l’importo del compenso netto effettivamente percepito, al netto della ritenuta, così come risulta dalla predetta fattura.
Nell’ipotesi in cui fattura e documentazione siano prodotte in sede di controllo ai sensi dell’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/73, (controllo formale della dichiarazione dei redditi), alle stesse andrà, inoltre, allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il contribuente dichiari, sotto la propria responsabilità, che la documentazione attestante il pagamento si  riferisce   ad  una determinata fattura regolarmente contabilizzata.

CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI DISTRIBUITI
Sempre entro il prossimo 1° marzo devono essere rilasciate ai percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, le certificazioni attestanti l’erogazione, nel corso del 2009, dei predetti utili o proventi equiparati.

La certificazione deve essere rilasciata qualora siano stati corrisposti nel 2009:
-    proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;
-    proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto di capitale ovvero di capitale e opere o servizi,
-    proventi riconducibili alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all’art. 98 del TUIR, (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, riqualificati come utili;
-    importi percepiti in occasione di distribuzione di riserve di capitale (ad esempio, riserva sovrapprezzo azioni) che, in virtù della presunzione ex art. 47, comma 1, TUIR, sono considerate utili o riserve di utili. In tal caso, la società emittente ha l’obbligo di comunicare agli azionisti ed agli intermediari la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile;
-    utili derivanti dalla partecipazione in SIIQ e in SIINQ assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 20% ovvero del 15% qualora relativi alla gestione esente;
-    importi percepiti in occasione di distribuzione di utili o riserve di utili da parte di società in regime di trasparenza fiscale ex artt. 115 e 116, TUIR, che non concorrono alla formazione del reddito dei soci.

Al contrario, la certificazione non deve essere rilasciata:
-    in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli artt. 27 e 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (ad esempio quando i dividenti vengono distribuiti a titolari di partecipazioni non qualificate);
-    in caso di utili e proventi relativi a partecipazioni detenute nell’ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Lo schema di certificazione da utilizzare è il modello CUPE, approvato dall’Agenzia delle Entrate lo scorso 21.12.2009 e reperibile sul sito www.agenziaentrate.it, al’interno del quale si segnala l’obbligo di distinguere gli utili distribuiti a seconda della loro formazione.
In altre parole si dovrà indicare se gli utili erogati si sono formati fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2007, ovvero successivamente a tale periodo. Dalla suddetta distinzione deriva una diversa tassazione in capo al percipiente, infatti gli utili maturati fino al 31.12.2007 sono tassati nella misura del 40% del loro ammontare, mentre quelli formati dopo tale data scontano la tassazione del 49,72% del loro importo in relazione alla diminuzione dell’aliquota IRES.

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