Archive for dicembre, 2009

Restyling per le comunicazioni Iva. Via ai nuovi modelli dal 1° gennaio

Gli aggiornamenti riguardano i soggetti non residenti e la neonata ComUnica per la nascita delle imprese
Disponibili, sul sito delle Entrate, i modelli AA7/10 e AA9/10 approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia. Dovranno essere utilizzati, a partire dal 1° gennaio 2010, da enti, società e associazioni, il primo, e dalle persone fisiche, il secondo, per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività.

Operatori Iva non residenti, approvato il nuovo modello ANR/3

Deve essere utilizzato, dal 1° gennaio 2010, per identificazione diretta, variazione dati e cessazione attività
Approvato, con provvedimento direttoriale, il modello per le dichiarazioni di identificazione diretta, riservato ai non residenti che esercitano in Italia operazioni rilevanti ai fini Iva. La nuova versione recepisce il divieto di assumere una duplice posizione fiscale nello Stato, stabilito con sentenza della Corte di giustizia.

Tasse auto un po’ più care se versate dal tabaccaio

In GU il decreto del presidente del Consiglio dei ministri che rimodula il compenso per la riscossione
Dal 1° aprile del prossimo anno il bollo auto pagato in tabaccheria costerà 32 centesimi in più. Con il Dpcm n. 186, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre, il vecchio compenso per ogni operazione passa da 3mila lire (1,55 euro), importo fermo da circa dodici anni, a 1 euro e 87 centesimi.

Ritenute a soggetti trasparenti con percorso di andata e ritorno

La parte eccedente rispetto all’Irpef del socio è utilizzabile in compensazione dalla società
Quando il socio acconsente, la società può riattribuirsi la quota di ritenuta che residua dopo la detrazione dall’Irpef dovuta dallo stesso socio. Tale importo restante, quindi, potrà essere utilizzato in compensazione con il modello F24. La condizione: un assenso giuridicamente rilevante (circolare n. 56/E del 23 dicembre).

Raddoppio termini di accertamento insensibile al “dopo-denuncia”

La disposizione trova applicazione a prescindere da successive archiviazioni o proscioglimenti del contribuente
Per l’ampliamento del termine di decadenza dell’attività di accertamento ai fini Iva e imposte sui redditi, previsto dal Dl 223/2006 nei casi in cui il contribuente abbia commesso una violazione tributaria che comporti obbligo di denuncia penale, non occorre attendere le conseguenze del procedimento (circolare n. 54/E).